A conferma della linea intrapresa dal Consiglio Regionale della Toscana, che ha appena approvato una mozione sul tema, la Regione ha accolto il ricorso presentato da un socio Federcaccia, assistito dalla struttura tecnico - legislativa regionale e provinciale dell’Associazione stessa, contro un verbale elevato dalle guardie appartenenti al coordinamento GAV di Siena inerente la presunta mancata annotazione dei capi di selvaggina migratoria subito dopo l’abbattimento. Nel verbale si contestava al cacciatore di non aver provveduto all’annotazione della selvaggina migratoria precedentemente abbattuta, ma non ancora accertata.
La regione Toscana nell’archiviare il verbale ha rigettato tal impostazione in quanto “art.28 comma 9 bis della Legge 3/94 specifica che nel tesserino è annotata subito dopo l’abbattimento accertato la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta. Comma inserito dalla legge regionale 28 luglio 2017 n° 37; Tale comma si era reso necessario per dare chiarimento ad una norma di difficile interpretazione soggettiva, soprattutto in particolari tipologie di caccia come quella da appostamento fisso”.
A questo punto la Federcaccia Toscana e la Confederazione Cacciatori Toscani chiedono alla Regione di vigilare affinché venga garantita una applicazione conforme alle valutazioni espresse dall’ Ente da parte di tutti agenti di vigilanza sul territorio, per ristabilire la certezza del diritto per i cacciatori.