La Regione Toscana, con delibera dell'11 giugno, ha approvato la caccia in deroga allo storno, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 per prevenire i danni alle coltivazioni (ai sensi della lettera a) dell'articolo 9 comma 1 della Direttiva Uccelli). La delibera precisa che lo scorso anno i danni causati dalla specie ammontano a più di 90 mila euro.
La caccia ad un numero massimo di 25 mila storni, è concessa in appostamento su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata e nel periodo compreso tra il 16 settembre 2018 e il 16 dicembre 2018. Il prelievo deve essere effettuato con le seguenti modalità: a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
La deroga potrà essere sospesa anticipatamente grazie alla dovuta comunicazione da parte dei cacciatori entro il 20 novembre 2018 (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) alla Regione Toscana del numero dei capi di storno abbattuti in deroga alla data del 10 novembre 2018.
La deroga è concessa esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre – 16 dicembre 2018) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici. Non sono consentiti richiami della specie di riferimento. E' vietata la vendita degli esemplari prelevati. Tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale; i cacciatori dovranno dare comunicazione (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) dei capi complessivamente abbattuti durante la stagione venatoria, entro il 28 febbraio 2019.
La Regione procederà alla rendicontazione dei prelievi effettuati nei termini previsti dalla normativa vigente. Nella delibera si precisa che la vigilanza sull'applicazione delle norme è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.