Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha respinto l'appello della Regione Basilicata sull'avversa decisione del Tar in merito al calendario venatorio 2016 – 2017. Secondo i giudici la relazione tecnica della Regione avrebbe dovuto argomentare meglio il distaccamento dal parere Ispra rispetto alle date di apertura e chiusura stabilite in calendario.
La sentenza parla infatti di “insufficienza” di “generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a tradizioni locali”. Illegittima, secondo i giudici anche la chiusura per i turdidi al 19 gennaio (che Ispra fissava al 10 gennaio). Viene segnalata la mancata allegazione, da parte della Regione Basilicata, di validi elementi per sfruttare la sovrapposizione delle decadi (migrazione e nidificazione), e fissare la data di chiusura della caccia, come stabilisce la Direttiva Uccelli e la sua guida. Lo stesso orientamento vale per le motivazioni a supporto della chiusura alla beccaccia al 31 gennaio (per Ispra 31 dicembre), per le date dei migratori acquatici, per l'anticipo e l'apertura al colombaccio, quaglia, fagiano e allodola.
A presentare ricorso erano state le associazioni Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia, che oggi esultano per il risultato ottenuto, intimando alla Regione di adeguarsi ai pareri scientifici dell'Ispra per il prossimo calendario venatorio. In realtà, come avviene sistematicamente e senza problemi in altre Regioni, e come ribadito anche dal Consiglio di Stato, è possibile discostarsi dal parere Ispra, basta argomentare con motivazioni tecniche ineccepibili. Cosa che evidentemente, nel 2016 la Regione Basilicata non ha fatto.
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