"Alla luce dei procedimenti penali avviati dalla Procura di Brescia e tutt’ora pendenti, nonché delle pronunce della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni regionali di altre Regioni (del tutto identiche a quelle vigenti in Regione Lombardia) che hanno ammesso il ricorso a figure diverse rispetto a quelle previste dalla Legge 157/92 art. 19 per il controllo extravenatorio della fauna selvatica ed inselvatichita per prevenzione e contenimento dei danni, non posso che invitare tutti gli operatori faunistici iscritti all’Associazione a sospendere ogni intervento di controllo della fauna sino a che non interverrà una modifica dell’impianto normativo nazionale o comunque un chiarimento che metta gli operatori stessi al riparo da conseguenze". E' quanto consiglia ai propri tesserati il Presidente Provinciale della Federcaccia di Bergamo, Lorenzo Bertacchi.
"Ricordo che secondo la legge nazionale le uniche figure ammesse ad effettuare il controllo al fianco della Polizia Provinciale sarebbero gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti della polizia locale muniti di licenza di caccia e i proprietari e conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia e limitatamente ai fondi di loro competenza. La rigida applicazione della legge 157/92 mette a serio repentaglio l’impegno degli operatori faunistici, che rischiano di vedersi contestato l’esercizio della caccia in periodo di divieto e l’uso di mezzi vietati, oltre che in taluni casi la caccia in oasi di protezione e comunque in territorio vietato alla caccia: contestazioni che comportano la sospensione della licenza, sanzioni penali e, in caso di abbattimenti, cospicui risarcimenti. Senza dimenticare la dichiarata illegittimità della previsione di lasciare le spoglie dei capi abbattuti agli operatori, foss’anche a titolo di ristoro dei danni o di rimborso delle spese sostenute".
"La netta presa di posizione della Corte Costituzionale e della Procura della Repubblica bresciana - continua il presidente provinciale Fidc - mettono peraltro in allarme in ordine alla eventuale copertura assicurativa (sia per responsabilità civile sia per infortunio sia per tutela legale): se sino ad oggi la prescrizione della nostra Legge Regionale pareva dare ampia garanzia per la operatività delle polizze venatorie in essere anche ai fini delle attività di controllo, l’illegittimità di tali operazioni data ora per pacifica in base alla Legge Nazionale potrebbe far sollevare obiezioni da parte della Compagnia Assicuratrice".
Nutria unica eccezione. "Stando alla lettera della Legge 157/92, alla nutria (espunta dalle specie di fauna selvatica oggetto di tutela) non si applicano le norme della legge stessa e, pertanto, i relativi interventi di contenimento, controllo ed eradicazione resterebbero salvi".
Fidc Bergamo chiude con un invito Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, per quanto di competenza, "ad intervenire con l’adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi".