Sono state pubblicate ieri, 13 agosto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia le modifiche alla legge regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”.
In particolare, all’articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100% dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come rinvenienti dal dato storico dell’anno precedente, e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della regione Puglia. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50% e fino a 300% della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.”