Dal sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli Affari regionali, di cui è Ministro Erika Stefani, riportiamo la Delibera con la quale il C.D.M. dell'8 agosto scorso ha impugnato la legge della regione Piemonte “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”. (N. 5 del 19-6-2018).
Questo il testo integrale:
La legge regionale Piemonte, che detta norme in tema di tutela della fauna e gestione venatoria, è censurabile relativamente alle disposizioni di seguito indicate:
-a) L’Articolo 6, comma 7, prevede la facoltà per il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria la possibilità di inoltrare al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’Ambito territoriale di caccia o Comprensorio alpino di competenza, una richiesta motivata, che ai sensi dell’articolo 20 della legge 241/90, in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti deve intendersi accolta.
La sopracitata norma, si pone in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno, poiché, nella fattispecie, per sancire la chiusura dei fondi,l’articolo 15 della legge 157/92 recante disciplina della caccia, stabilisce che gli interessati presentino richiesta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale, a pena decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.
Si precisa, inoltre, che l’istituto del silenzio assenso di cui alla legge 241/90, applicato dalla norma in esame ad un ambito ambientale escluso ai sensi della medesima legge da tale forma di semplificazione procedurale, esorbita dalle competenze regionali trattandosi di questione afferente all’ordinamento civile dello Stato.
La citata disposizione regionale , violando le predette norme interposte, risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall' articolo117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.
-b) L’articolo 13, comma 1, (calendario venatorio), demanda genericamente alla Giunta regionale, sentiti l’Ispra e la Commissione consultiva regionale, l’adozione del calendario venatorio con cui determinare le specie cacciabili ed i periodi di caccia, di cui la specifica procedura è già disciplinata dall’articolo 18 della legge 157/92.
Considerato che la disposizione regionale, non si limita, compatibilmente con la normativa nazionale, a precisare le modalità che si intendono mettere in atto per la definizione delle specie cacciabili, la stessa norma risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall' articolo117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla norme sopra indicate deve essere impugnata ai sensi dell'articolo127 della Costituzione.