La Regione Veneto, al fine di assicurare adeguata conoscenza delle norme in vigore da parte dei cacciatori veneti, informa di uniformare l'approccio in sede di controllo delle annotazioni sul tesserino venatorio da parte della Vigilanza Venatoria (articolo 27, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992), della Vigilanza Volontaria (articolo 27, comma 1, lettera b) della L. n. 157/1992) e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 27 della L. n. 157/1992, nell’ambito della prossima stagione venatoria 2018/2019.
Le disposizioni operative sono quelle approvate lo scorso anno con le quali la Giunta ha disposto “di confermare, sia per la prossima e imminente stagione venatoria 2017/2018 che per quelle successive, in riferimento alle modalità di annotazione degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, le istruzioni per la compilazione del tesserino venatorio regionale 2016/2017 di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 933 del 22.6.2016 e quindi di disporre che l’annotazione del capo oggetto di prelievo, sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, possa essere effettuata “appena abbattuto ed incarnierato” il capo stesso”.
A tal proposito la Regione informa anche che in ordine al ricorso a suo tempo depositato presso il TAR per il Veneto (n. 1143/2016) avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della DGR 9.9.2016 n. 1378 recante "Tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14 comma 4 della LR 50/93) per la stagione venatoria 2016-17 (DGR n. 933 del 22/06/2016) Disposizioni esecutive", il medesimo TAR ha disposto, in sede di merito e con Sentenza n. 775/2018 (pubblicata il 19.7.2018), l’improcedibilità del ricorso stesso. In ogni caso, è evidente che il predetto ricorso, anche nell’ipotesi di un suo eventuale, anche parziale, accoglimento, non poteva dispiegare effetti eccedenti i limiti della precedente stagione venatoria 2017/2018.