Il Consiglio dei Ministri, riunito lunedì 3 settembre, ha deciso di impugnare la legge della regione Puglia n. 28 del 29/06/2018, recante «Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica».
La decisione - si legge nel comunicato del Governo - è stata presa in quanto alcune disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica si pongono in contrasto con quanto stabilito in proposito dalle norme statali di riferimento, invadendo in tal modo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
"La norma regionale in esame - si legge nell'impugnativa - omette tutte le cautele previste dal legislatore statale in ordine alle attività di controllo, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la priorità dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l’eccezionalità di questi ultimi), il parere di ISPRA. Ulteriore profilo di evidente incostituzionalità consiste poi nelle configurazione in capo alla regione, ovvero a enti eventualmente delegati, di poteri di controllo (e dunque anche di abbattimento) delle specie, senza escludere quelle per le quali il potere di deroga al divieto di cattura e di abbattimento è riservato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. In tema si osservi che, versando la fattispecie in esame nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, è allo Stato che spetta l’allocazione delle relative funzioni amministrative: sicché certamente le regioni non possono, senza che sia ad esse esplicitamente consentito, avocare a sé funzioni amministrative statali. Così facendo, dunque, le disposizioni regionali violano anche l’articolo 118, comma 2, Cost".