"L’accorpamento dei comitati di gestione non ha inciso né sui limiti territoriali dei vari ATC e CA, che sono rimasti invariati, né sugli adempimenti previsti a carico dei singoli ATC e CA dalle vigenti disposizioni attuative regionali". Così il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto i ricorsi di Enalcaccia e Federcaccia. La sentenza, emessa il 13 settembre, è stata pubblicata lunedì 8 ottobre.
"La previsione dell’accorpamento gestionale ai fini di razionalizzare le spese ed omogenizzare la gestione non risulta, peraltro, irragionevole, né illogica, esulando, dunque, dal sindacato di questo giudice ogni ulteriore considerazione a riguardo.Il Consiglio di Stato si è espresso definitvamente sugli appelli degli Atc e dei Comprensori Alpini, respingendoli. In riforma delle sentenze del Tar ha dichiarato la parziale improcedibilità dei ricorsi limitatamente al motivo attinente alla previsione dell’incompatibilità; per la restante parte li respinge e conferma – nei limiti indicati in motivazione - le sentenze nn. 1290 del 2017 e 1289 del 2017" scrive il Consiglio di Stato.