La Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) fa sapere che l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito all’inquadramento fiscale – ai fini delle imposte dirette – dell’attività faunistico venatoria svolta dall’imprenditore agricolo persona fisica o società semplice, contestualmente all’attività agricola.
In particolare l’Agenzia si è pronunciata in merito al corretto inquadramento delle attività: allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda; concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo; realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’ambiente.
In premessa l’Agenzia ha ricordato che per l’imprenditore agricolo le prestazioni di servizi possono essere qualificate come attività connesse, se vengono rispettati due requisiti: soggettivo ed oggettivo. Il requisito soggettivo viene rispettato se le attività connesse e l’attività agricola principale sono svolte dallo stesso imprenditore; il requisito oggettivo è legato alla modalità di svolgimento delle prestazioni: l’imprenditore agricolo deve utilizzare prevalentemente le attrezzature o risorse che normalmente impiega nell’attività agricola principale.