Il Tar della Lombardia, con sentenza pubblicata il 5 novembre, ha condannato la Regione al pagamento di 3 mila euro alla Lac, accogliendone il ricorso in relazione al carniere per l'allodola. Illegittimo dunque secondo il Tar il Decreto dirigenziale del 14 settembre 2018, nella parte in cui istituisce un carniere giornaliero e stagionale differenziato tra cacciatori specialisti e generalisti.
"Il nostro provvedimento era di buonsenso e differenziava il carniere in funzione della specialità - commenta in una nota l'assessore regionale Fabio Rolfi - . Riconoscevamo in pratica la possibilità di prelevare un maggior numero di allodole a chi si specializzava in quel tipo di caccia".
"Proseguiremo con buonsenso ad attuare il piano di gestione della specie - ha annunciato l'assessore -. L'eventuale calo del numero di esemplari di alcune specie non è dovuto all'attività venatoria, visto il costante calo del numero di cacciatori, ma al cambiamento degli habitat e alla cementificazione degli
ambienti. Le allodole sono in aumento in altre zone europee".
"Continueremo a lavorare affinché la caccia, eseguita nell'ambito normativo, continui a essere sostenuta e valorizzata anche come attività necessaria per il governo dell'ecosistema" ha concluso l'assessore.