Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha deciso di impugnare la legge della Regione Liguria approvata a settembre scorso che ha modificato la norma regionale in tema di tassidermia e imbalsamazione. Secondo il Governo alcune norme invadono la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato e sono dunque incostituzionali per le differenze rispetto alla legge 157/92.
Oggetto dell'impugnativa in particolare la parte in cui si prevede la facoltà per tassidermisti o imbalsamatori di richiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette (ex articolo 2 della 1.r. n. 157 del 1992), non cacciabili e cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia. Secondo il Governo questa disposizione è una illegittima depenalizzazione di divieti statali sanzionati penalmente. Impugnato anche il nuovo articolo 9 della legge 7 dell'84 perchè introdurrebbe "un meccanismo condonatorio a favore di chiunque detenga animali "imbalsamati" o "impagliati" tassidermizzati (senza distinzione tra specie protette o cacciabili e realizzati prima del 25 gennaio 1984), attivabile nei rapporti con la Regione attraverso modalità comunicative standardizzate (raccomandata o PEC) e tale da consentire di legittimare impropriamente sine die il possesso di esemplari, anche di specie protette, di cui non si potrebbe nemmeno documentare la datazione, in assenza della previsione di specifici accertamenti/perizie".
Sotto accusa anche l'articolo 10 che, nel riformulare la sanzione amministrativa (ora espressa in euro) per l’imbalsamatore o tassidermista che ometta di comunicare alla Regione i dati di clienti o le circostanze di apprensione/consegna di esemplari faunistici protetti, non menziona la sanzione della revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività, fattispecie che pertanto risulta non essere più sanzionata, risultando in contrasto con il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 6 della legge statale n. 157 del 1992, in violazione quindi dell’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.