Una nuova sentenza della Corte costituzionale, pubblicata giovedì 29 novembre, ha stabilito l’illegittimità costituzionale della legge regionale abruzzese laddove consente ai cacciatori di partecipare ai piani di contenimento faunistico.
La diatriba parte da un ricorso animalista (Enpa, Lav, Lndc) contro la delibera del Presidente della Provincia di Teramo del 10 marzo 2016, n. 92 con cui è stato adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi, che applicando la legge regionale, consentiva ai cacciatori di partecipare agli abbattimenti. La questione è finita in seguito sul tavolo della Corte Costituzionale su richiesta del Tar.
"L’art. 44 è censurato - si legge nella sentenza - là dove, al quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, «possono avvalersi», tra l’altro, anche «dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC [Ambiti territoriali di caccia] interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», annoverati, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani, in contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Quest’ultimo, infatti, stabilisce che, nell’attuazione dei piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica, le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali possono avvalersi solo dei proprietari o conduttori dei fondi su cui vengono realizzati i medesimi piani, che siano cacciatori, ma non anche dei cacciatori che non siano né proprietari, né conduttori dei citati fondi".