Il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV).
Gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 art. 4 comma 9 lett. e).
Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett a) e b) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
- i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
- i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.
I titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. c) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie:
- i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza.
Nella prima fase di attuazione del Piano per ciascun Comprensorio e sino al raggiungimento del 70% del Piano di prelievo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 10/2016, il prelievo avviene senza assegnazione su base territoriale. Raggiunto il 70% del Piano, i capi rimanenti sono distribuiti tra ATC e gli Istituti privati sulla base del rapporto tra capi prelevabili e loro struttura e la superficie dell'area cacciabile non vocata. L'ATC provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti tra i Distretti di propria competenza e gli Istituti privati, dandone loro comunicazione.
Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate di cui al presente piano e nei tempi previsti per tale fattispecie nel successivo punto 4) avviene nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 ed in particolare con le modalità e mezzi previsti all'art. 4 comma 5 e con le disposizioni di sicurezza previste al comma 8 dello stesso articolo.
Ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di prelievo (o a dotare i cacciatori e i titolari delle Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie di sostitutivi mezzi di teleprenotazione delle uscite) e fornisce a titolo gratuito i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, nei modi indicati all'art. 4 comma 9, lett. a) della L.R. 10/2016. L'ATC provvede a fornire schede e contrassegni ai Titolari degli Istituti Faunistici privati senza limiti sino al raggiungimento del 70% di prelievi nel Comprensorio.
L'ATC ai sensi dell'art. 4 comma 9 provvede a rendicontare alla Regione con cadenza almeno mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età. I titolari degli Istituti privati comunicano all'ATC entro il 2° giorno del mese, gli esiti dei prelievi effettuati nel mese precedente. Gli ATC comunicano il prelievo complessivo effettuato nel mese precedente nel Comprensorio, con i dati degli Istituti privati, alla Regione, entro il 5° giorno del mese successivo. Per ragioni di riservatezza, i dati di prelievo e i soggetti esecutori degli stessi devono essere inviati solo alla Regione; a tal fine l'ATC individua il responsabile del trattamento dei suddetti dati.
I dati di prelievo, saranno trasmessi attraverso il Portale Regionale di gestione degli Ungulati denominato TosCaccia, appena sia stata completata anche per il cinghiale la procedura di inserimento, già utilizzata dal 2018 per le altre specie.
4) Calendario venatorio per il prelievo nelle aree non vocate
La caccia di selezione sul cinghiale, condotta esclusivamente nei periodi indicati dall’art.18 della L. 157/92, non riesce a risolvere le problematiche di danneggiamento riscontrate nelle aree non vocate.
Viceversa, come dimostrato dai risultati ottenuti nel triennio 2016-2018, i metodi selettivi applicati per un ampio arco temporale nelle aree e nei periodi nei quali avvengono di norma i danni maggiori alle coltivazioni, possono esercitare una efficace funzioni di contenimento numerico, anche alleggerendo la consistenza delle popolazioni nelle aree vocate limitrofe.
Il Piano di prelievo sarà quindi applicato attraverso il prelievo selettivo, in periodi di caccia anche diversi da quelli indicati dall’art. 18 della L. 157/92 attraverso le procedure offerte
dall'art. 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel caso in questione consentono di armonizzare le esigenze biologiche, pratiche e di salvaguardia delle coltivazioni, nel prelievo della specie.
Il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.
Durante i periodi e con gli orari previsti dal calendario venatorio per la caccia al cinghiale in braccata nelle aree vocate, è altresì consentita la caccia al cinghiale nelle aree non vocate, esercitata in forma singola, alla cerca o con la tecnica della girata, da parte di tutti i cacciatori iscritti all'ATC o dai cacciatori autorizzati negli istituti privati.
Tutti i cacciatori che effettuano il prelievo venatorio del cinghiale in area non vocata (Distretti e Aziende Faunistiche e Agrituristiche) debbono essere in possesso di contrassegni e schede di prelievo rilasciate dall'ATC. Tutti i capi abbattuti sono conteggiati entro il piano di prelievo per le aree non vocate di ciascun Comprensorio.
L'orario di caccia per il prelievo selettivo del cinghiale, nel periodo consentito e fatto salvo il divieto di caccia nei giorni di silenzio venatorio, è compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Sono consentite le attività di apprestamento del sito previste dall’ISPRA nel parere n. 11687/2016.
Durante il periodo di caccia in braccata nelle aree vocate definito dal calendario venatorio è consentito alle squadre di caccia al cinghiale di porre le poste anche entro le aree non vocate, sino a metri 100 dai confini delle aree vocate.
5) Rendicontazione
I dati di prelievo sono raccolti dagli ATC e inviati alla competente struttura della Giunta Regionale con le modalità stabilite all'art. 4 comma 9 lett. c).
La Regione Toscana provvederà attraverso i dati forniti dagli ATC e dagli altri soggetti responsabili delle unità di gestione a comunicare all’ISPRA, relativamente a ciascun Comprensorio di gestione, con riferimento all’annata precedente, in forma schematica:
- i capi prelevati per ciascuna classe di sesso e età;
- il numero di uscite di caccia effettuate;
- i danni accertati alle colture agricole accertati/liquidati.