L'Ambito Territoriale di caccia Collina Torinese (Atc To5) dovrà risarcire con 500 euro tutti i 36 cacciatori appartenenti ad una squadra che nel 2013 era stata sospesa dalle attività di caccia con un formale atto, emanato dal Presidente dell'Atc.
La sospensione fu diretta conseguenza di una contestazione della squadra nei confronti dell'Atc sul nuovo regolamento. Nel febbraio 2013 i ricorrenti avevano inviato all'Atc una formale missiva legale contro l'atto. Per tutta risposta l’Atc replicava d'imperio sospendendo tutta la squadra. Anche la Provincia, con una ulteriore nota , invitava i ricorrenti a sospendere ogni attività di caccia.
Il Tar nella sua sentenza rileva una "oggettiva distorsione delle funzioni gestionali" la decisione posta in essere dall'Atc, del tutto arbitraria, ma anche e soprattutto, priva di supporto normativo. I cacciatori avevano chiesto 500 euro per ogni singola giornata di caccia non goduta, calcolando le spese sostenute per il porto d'armi, assicurazione, oneri all'Atc e tributi regionali, costo del mantenimento dei cani e mancati benefici derivanti dalla rivendita dei cinghiali abbattuti, quantificando il danno in 108 mila euro, tenendo conto che nell'anno precedente erano stati abbattuti 64 cinghiali (22,5 euro al Kg). Ma i giudici hanno deciso di fissare in 500 euro a testa, oltre interessi, il ristoro dei danni patiti da ogni singolo cacciatore e di condannare l'Atc To5 a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate, complessivamente, in € 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. In tutto dunque una spesa di almeno 21 mila euro.