Con la sentenza n. 44, depositata il 13 marzo 2019, i giudici della Consulta hanno annullato alcune disposizioni della legge regionale della Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018), impugnata dalla Presidenza del Consiglio nel marzo 2018.
Nella leggina-omnibus approvata a fine 2017 erano state introdotte alcune norme, ora annullate, giudicate in contrasto con la normativa statale di riferimento. In particolare per la Corte Costituzionale:
- È illegittimo avvalersi di squadre di cacciatori come “coadiutori” degli organi pubblici di vigilanza venatoria; il controllo delle specie selvatiche (in periodi e zone di divieto di caccia) che possono arrecare danni alle produzioni agricole spetta esclusivamente agli agenti di polizia provinciale, come da consolidata giurisprudenza della Consulta, che si era già espressa in tal senso con altre cinque precedenti pronunce;
- È illegittimo autorizzare il consumo di carne di cinghiale abbattuto a caccia per sagre e manifestazioni gastronomiche; il consumo della selvaggina abbattuta a caccia deve essere in forma privata e non a scopo di lucro in eventi a carattere pubblico;
- Non può essere eliminato l’obbligo del nulla osta idraulico per gli interventi nell’alveo e nelle sponde dei corsi d’acqua con mezzi meccanici effettuati dai proprietari frontisti, per gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide.