Di seguito l'intervento dell'Anuu Migratoristi su Brescia Oggi sull'argomento dell'approvvigionamento di richiami vivi in Lombardia.
Continuano le richieste di chiarimenti dopo l'apertura del "confronto" a livello di Regione Lombardia sulla fuura attività venatoria. Molti ci chiedono come si possa leggere in senso negativo l'applicazione dell'articolo 4 dell'attuale legge 157/92 nel quale, in perfetto italiano, è scritto quanto segue: "l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Ispra. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività". A questo punto ci si chiede, rileggendo l'intervento dell'allora responsabile pareri dell'Ispra in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia (il 26 settembre dell'anno scorso), quale sia la legge nazionale che ha chiuso "ogni possibilità di cattura con le reti di animali ai fini di richiamo", dinnanzi ad una chiara dizione della norma italiana, e quale sia "l'intervento legislativo che ha chiuso questa possibilità".
Invero, a livello comunitario, a meno che non si prendano lucciole per lanterne (ormai i nodi dell'assessorato competente stanno venendo al pettine), la situazione è chiara allorquando la "Guida interpretativa" della Commissione europea lo prevede, e la stessa Corte di Giustizia lo consente. Nel primo caso basta leggere il punto 3.5.45 della Guida (ed. 2004) laddove indica "la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva, e in particolare, i metodi di cui all'allegato IV della direttiva Uccelli" e, nel secondo, la decisione della CJUE che, fin dall'8 luglio 1997 - causa 262/85, precisa che "la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dai periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati" corrisponde ad un impiego misurato autorizzato dell'articolo 9, comma 1 lett. c) della Direttiva Uccelli. Si richiama il punto 3.5.22 della Guida Interpretativa edizione 2004.
Pertanto noi continueremo a rispondere ai nostri lettori su questi punti, augurandoci che finalmente l'aria al Pirellone cambi prima di maggio. E bene hanno fatto i consiglieri regionali in Lombardia, Floriano Massardi e Barbara Mazzali, a interessarsi, fin dallo scorso anno, su questo punto di verità allorquando, nella vicina Francia, il rifornimento dei richiami vivi viene regolarmente attuato su specie che godono tutte di un buono stato di conservazione, scientificamente comprovato. In buona sostanza: in Francia sì, in italia no.