Il Governo lo scorso 4 aprile ha deciso di impugnare la legge regionale del Veneto che a febbraio scorso ha introdotto disposizioni in merito all'addestramento dei falchi per la caccia. Secondo il Consiglio dei Ministri la Regione ha travalicato le proprie competenze, entrando perciò in conflitto con la legge 157/92.
La legge permette l'addestramento e l'allenamento dei falchi durante tutto l'anno (con divieto di cattura di fauna selvatica) nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile. Secondo la tesi del Governo queste disposizioni "non offrono adeguate garanzie di rispetto della normativa nazionale, non risultando possibile distinguere agevolmente tra attività di mero addestramento ed esercizio dell’attività venatoria in senso stretto, conservando i rapaci utilizzati gli istinti predatori, con conseguenti potenziali ricadute sulla fauna selvatica, in special modo nei delicati periodi di relativa riproduzione e dipendenza, ove risulta maggiore la vulnerabilità dei giovani appena involati". Si legge nel testo che impugna la legge davanti alla Corte Costituzionale: "la norma regionale quindi, prestandosi ad una surrettizia elusione dei limiti temporali entro i quali è consentita la caccia, viola l’articolo 18 della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che indica le specie cacciabili e i relativi periodi entro i quali è consentita l’attività venatoria. Essa , pertanto, viola l’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, in relazione ai citati parametri statali interposti".
Impugnata anche la disposizione che prevede la possibilità per la Regione di avvalersi dei falconieri in possesso di requisiti specifici per svolgere attività di controllo o di dissuasione di specie invasive nonché attività di riabilitazione dei rapaci in difficoltà. Secondo l'impugnativa ciò contrasta con le disposizioni della 157/92, la quale dispone un elenco di soggetti autorizzati all’esecuzione di piani di abbattimento in cui non sono compresi i cacciatori (e tali sono anche i falconieri), che non siano proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi.