E' stato pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio il Calendario Venatorio 2019 - 2020 firmato dal Presidente Zingaretti. La stagione venatoria inizia il 15 settembre 2019 e si chiude il 30 gennaio 2020. E' previsto il posticipo fino al 10 febbraio per la caccia ai corvidi e al colombaccio.
Ecco le date: la tortora si caccia dal 15 al 30 settembre (carniere massimo 5 capi giornalieri e 20 totali per la stagione); dal 15 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 la quaglia; dal 15 settembre 2019 al 9 dicembre 2019 la lepre europea; dal 15 settembre 2019 al 30 dicembre 2019: coniglio selvatico, fagiano , merlo; dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe; dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019 l’allodola.
Dal 2 ottobre al 30 dicembre l'allodola; dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 la beccaccia e dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello. La starna (nelle aree soggette a programmi di gestione) si caccia dal 2 ottobre al 30 novembre. Dal 2 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 si caccia il cinghiale.
Dal primo al 10 febbraio 2020 è posticipata la chiusura per diverse specie tra cui il colombaccio, la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia. “L’esercizio venatorio – continua il documento – è consentito dalle 6,20 alle 17, 30. Nelle Zone di Protezione Speciale la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per il colombaccio”.
“Per l’intera stagione venatoria – si legge nel documento – la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali”.
Per quanto riguarda il carniere: “per ogni giornata di caccia consentita, ogni cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di tre capi fra quelli appartenenti alle specie: lepre (Lepus europaeus, un capo), starna (Perdix perdix, un capo), beccaccia (Scolopax rusticola, due capi), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus, due capi) fagiano (Phasianus colchicus, due capi)”.
Quindi: “per le specie consentite a norma del calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, e comunque con i limiti di non più di due capi della specie moriglione, non più di cinque per ogni specie di beccaccino, canapiglia, codone, frullino, marzaiola, mestolone, pavoncella, quaglia e tortora. Non oltre 10 per ogni specie di colombaccio, alzaola, allodola, fischione, folaga, germano reale e tordo sassello”.
Si legge ancora che “per l’intera stagione venatoria 2019/2020, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea e starna, non più di dieci capi della specie moriglione, non più di quindici capi della specie fagiano, non più di venti capi della specie beccaccia e tortora; non più di venticinque capi per ogni specie di beccaccino, canapiglia, codone, frullino, marzaiola, mestolone, pavoncella e quaglia; non più di cinquanta capi della specie allodola”.