Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito ciò che già si sapeva: i poteri delle guardie zoofile sono limitati alla vigilanza sui reati che riguardano gli animali da affezione e non dunque la fauna selvatica.
La Corte ha infatti confermato la condanna della Corte d’Appello di Firenze nei confronti della Lac (Lega per l'Abolizione della Caccia) per avere in tre occasioni usurpato (art. 347 cod. pen.) una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei riguardi di tre cacciatori “pur non avendo il titolo, essendo egli in possesso di un decreto di guardia giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo degli animali d’affezione, e cioè di cani e gatti e pappagallini”. Lo rende noto Anuu Migratoristi in un comunicato stampa.
Si legge nella sentenza: “L’art. 6, comma 2, legge 189 del 2004, testualmente prevede che ‘La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ora - continua la sentenza - , è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione. Ne consegue che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa legge n. 189 del 2004 nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente alla tutela degli “animali da affezione”, cioè degli animali domestici”.
Ricordiamo che la legge ammette la possibilità di coinvolgere le guardie zoofile nei programmi amministrativi in presenza di opportuna nomina con decreto prefettizio, senza prevedere comunque, in nessun caso, attività di autonoma vigilanza.