Una nuova sentenza, depositata ieri, giovedì primo agosto dal Tar del Piemonte, respinge definitivamente anche il ricorso della Federcaccia piemontese contro la Regione per l'annullamento dei nuovi critieri per la composizione dei comitati di gestione di Atc e Ca, che la Regione ha modificato a seguito di altri contenziosi passati, sempre con Federcaccia.
Fidc, richiamando l'illegittimità costituzionale della disposizione, è tornata a contestare il meccanismo di rappresentanza che prevede l’assegnazione proporzionale dei seggi, stabilendo due rappresentanti per le associazioni che vantano una percentuale di iscritti superiore al 55%, oltre che il divieto per i componenti di esercitare attività ricadenti in una categoria diversa da quella rappresentata. Secondo la ricorrente si tratterebbe di una previsione penalizzante “ad personam”, elaborata dalla Regione Piemonte al fine di vanificare la preponderanza rappresentativa di Federcaccia all’interno dei comitati di gestione, attribuendole lo stesso peso politico e gestionale di associazioni di categoria nettamente minoritarie.
Il Tar ha evidenziato che la legge 157/92 si limita a prevedere la percentuale di seggi riservata a ciascuna categoria rappresentata all’interno del comitato (30% agricoltori, 30% cacciatori, 20 % ambientalisti e 20% enti locali), ma nulla dice, invece, sui criteri con i quali debbano essere distribuiti i seggi all’interno di ciascuna categoria: determinazione rimessa, quindi, all’autonomia organizzativa regionale, che nel caso di specie l’ha esercitata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.