Il Consiglio dei Ministri di martedì 6 agosto ha deciso di impugnare la legge della Regione Puglia n. 33 del 05/07/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio).
Oggetto dell'impugnativa la norma riguardante la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria, che secondo il Consiglio dei Ministri, viola la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
L’art. 1 della legge regionale aggiungendo un comma 6 bis all’articolo 11 della l.r. n. 59/2017, espressamente stabilisce che "per i cacciatori residenti nella regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale".
"La norma per come formulata - si legge nell'impugnativa - si pone in contrasto con il parametro interposto di cui all' art. 14, comma 5. della Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), tenuto conto che la citata norma regionale, offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria in ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) diversi da quello di residenza, senza precisare che l'accesso in aree diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia. Peraltro, in tal modo la norma regionale determina un drastico allentamento del legame tra cacciatore e territorio, ponendosi in netto contrasto col principio e i cardini della caccia programmata fissata dalla richiamata normativa statale".