Novità positive sulla partecipazione dei cacciatori nelle attività di controllo della fauna. In una lettera della Regione Veneto alle Province, si rende noto che il Consiglio di Stato ha respinto l'appello sulla legge veneta (comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993), ritenendo di non sollevare la questione di legittimità costituzionale come richiesto dagli animalisti ricorrenti.
A tal proposito dunque ribadisce che gli operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, espressamente autorizzati ad oggi da Province e Città Metropolitana di Venezia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza dei
medesimi Enti, sono legittimati a partecipare alle operazioni di controllo faunistico.
"Si evidenzia la necessità - si legge nella lettera - , rispetto a tale consolidato contesto normativo, di voler assicurare, rispetto all’ambito di specifica competenza e ruolo da parte delle Strutture e dei Soggetti in indirizzo, ogni utile
sforzo per garantire una efficace realizzazione dei piani di controllo della fauna ad oggi in essere, con particolare riferimento alla necessità di contenere i danni a carico degli habitat ed agli istituti di protezione della fauna selvatica, i danni alle produzioni ed alle strutture agricole ed alle attività antropiche in genere e le problematiche connesse agli impatti della fauna con la viabilità e la circolazione veicolare. A ciò si deve aggiungere il ruolo e la rilevanza che assume una efficace e capillare attuazione dei predetti piani in riferimento al monitoraggio - ed al possibile contenimento - di problematiche di carattere sanitario; a tal fine, si richiamano le precedenti comunicazioni di questa Struttura aventi ad oggetto la Peste Suina Africana e la West Nile".