Dopo la modifica del calendario venatorio pugliese, che già aveva scontentato i cacciatori, il Tar aveva respinto la domanda cautelare di Vas. Oggi il Consiglio di Stato, senza entrare nel merito del ricorso, ma accettando la tesi del possibile danno irreparabile, riforma in parte l'ordinanza del Tar del 20 settembre (relativa al primo calendario), accogliendo in parte la domanda cautelare, e sospendendo alcune parti per "scostamenti temporali" dal parere Ispra.
Il che rimanda ad ulteriori approfondimenti del Tar, che mercoledì 23 ottobre dovrà esprimersi nel merito "previa adeguata istruttoria, delle complesse questioni proposte con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti nonché delle altrettanto complesse difese e delle eccezioni proposte dalla Regione Puglia e dalle altri parti".
Gli effetti sulle date di chiusura della caccia della decisione del Consiglio di Stato altro non fanno che confermare, per il momento, i contenuti del calendario venatorio modificato dalla Regione su alcune date di chiusura.
"a) per il Moriglione, la Pavoncella, Il Tordo Bottaccio, la Cesena e il Tordo Sassello entro la data del 19 gennaio 2020;
b) per la Beccaccia entro il 31 dicembre 2019;
c) per il Fagiano entro la data del 30 novembre 2019;
d) per il Beccaccino entro la data del 29 dicembre 2019;
e) per la Cornacchia grigia, per la Gazza e la Ghiandaia entro il 15 gennaio 2019;
f) per l’Alzavola, la Canapiglia, il Codone, la Folaga, il Germano Reale e il Porciglione entro il 19 gennaio 2020;
- considerato, altresì, che la chiusura posticipata della stagioni venatoria può essere autorizzata nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 unicamente per le specie cacciabili Cornacchia Grigia, Gazza, Ghiandaia e Colombaccio".
Il Consiglio di Stato, di contro, non ha accolto le ulteriori censure proposte sia di ordine procedimentale (presunta inefficacia, per scadenza, del Piano Faunistico venatorio regionale 2009/2014, successivamente prorogato più volte), né di ordine sostanziale in riferimento alla “mobilità venatoria”, prevista dall’art. 1 della L.R. n. 33 del 2019 attualmente al vaglio della Corte costituzionale, come ha del resto rilevato anche l’ordinanza impugnata, all’utilizzo delle munizioni in piombo (salva tuttavia la opportuna raccomandazione, contenuta nella delibera n. 1805 del 10 ottobre 2019, di utilizzare armi con munizioni atossiche), al divieto di esercitare il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi naturali e all’utilizzo delle botti in resina.