E' stata pubblicata l'ordinanza del Tar di Torino che in data 17 ottobre ha accolto in parte la domanda cautelare delle associazioni animaliste e che ha determinato la sospensione di alcuni punti delle “Istruzioni operative supplementari” del Calendario Venatorio, laddove non prevedono che l’annotazione dei capi abbattuti debba avvenire “subito dopo l’abbattimento”.
A presentare ricorso sono state le associazioni Lac, Lav, L'Ecospiritualità Onlus e il Circolo Legambiente l'Aquilone. “Ad un primo esame – si legge nell'ordinanza - , le contestate disposizioni di cui ai punti 1.7 e 2.2 relative all’annotazione dei capi abbattuti sembrano effettivamente prevedere, come censurato nel ricorso, modalità non compatibili con quanto stabilito dall’art. 12 comma 12-bis della legge n. 157/1992, introducendo deroghe ed eccezioni alla disciplina dettata dalla norma statale che impone di provvedere “subito dopo l’abbattimento”.
Non è stata accettata invece la richiesta sospensiva del punto 5.1 del regolamento. Il che significa che il TAR ha confermato che nelle Aree Contigue ai Parchi i soggetti gestori dell’attività venatoria, dunque Afv e Aatv, “possono autorizzare ad esercitare l’attività venatoria esclusivamente i cacciatori che siano residenti nei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua”. L'udienza di merito è stata fissata per il 20 maggio 2020.