"Vogliamo vederci chiaro in materia di richiami vivi dopo lo stop ai roccoli". Questo l'intento di una lettera della Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio indirizzata a Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, e ai ministri Sergio Costa, Teresa Bellanova e Vincenzo Boccia sulla Delibera n. XI/2087 del 31/07/2019 della Regione Lombardia relativa alla cattura di uccelli selvatici da utilizzare come richiami vivi.
Ecco il testo:
“Siamo venuti a conoscenza della missiva del Direttore Generale della DG Ambiente Daniel Calleja inviata a S.E. Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente presso l’Unione europea sull’attuazione della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (“Direttiva Uccelli”) in relazione alla delibera n. XI/2087 del 31 luglio 2019 della Regione Lombardia e poiché la citata delibera regionale ha formato oggetto di intervento da parte del Governo sulla base degli stessi argomenti (v. l’atto di diffida del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie trasmesso in data 1° ottobre 2019), riteniamo necessario meglio precisare non pochi aspetti delle notizie fornite alla Commissione Europea desunte evidentemente da informazioni errate o prive di alcun fondamento.
Innanzitutto, desideriamo precisare che, con lettera in data 24/09/2014, la Commissione Ambiente UE scriveva: “Com’è noto, la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l’art. 4, comma 3, della L.N. 157/92, come segue: “L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e modalità previste all’art. 19 bis”. Tale lettera conclude testualmente: “È pertanto chiaro che la legge n. 116/2014 lascia alle Regioni la facoltà di autorizzare la cattura di uccelli ai fini di richiamo, ma lo fa con esplicito riferimento all’art. 19 bis L.N. 157/92”.
Il Ministro dell’Ambiente pro tempore, con lettera del 05/08/2016 alle Regioni, ebbe inoltre a ribadire che “..considerato il quadro normativo sopra rappresentato, le Regioni interessate possono operare fin da ora, in modo pienamente legittimo, attivando il meccanismo delle deroghe di cui al citato art. 19-bis, laddove accertino la sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione delle suddette deroghe, ivi compresa la espressa e motivata attestazione che i piani da esse approvati per il potenziamento degli allevamenti degli uccelli da richiamo non risultino un’alternativa soddisfacente”.
Pertanto, la Delibera regionale della Lombardia n. XI/2087 del 31/07/2019 era stata preparata in modo rigoroso come atto riguardante solo l’anno 2019, sul rifornimento dei richiami vivi, il cui impiego a fini venatori è consentito con un numero minimo di esemplari catturabili e tale cattura sarebbe avvenuta in luoghi prestabiliti e individuati per consentire un facile accesso alle autorità incaricate dei controlli e per la regolare distribuzione dei richiami vivi catturati ai soggetti legittimati all’acquisizione.
Tutto ciò, anche per evitare ogni forma di micro-bracconaggio, certo non addebitabile alla corretta linea d’azione amministrativa della Regione, né tanto meno ai cacciatori.
Appare, inoltre, opportuno evidenziare che le reti verticali, mezzi usati per la cattura dei richiami, non sono strumenti di cattura massiva (v. p. 3.5.51 della Guida Interpretativa UE ed. 2008), nonché richiamare la lettera della Commissione UE all’allora Presidente della LIPU (ora nello staff del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) in data 24/09/2014, che espressamente legittimava l’operato della Regione dopo l’entrata in vigore della nuova puntuale normativa. E ciò per fugare ogni dubbio derivante dalle fluttuanti decisioni precedenti. Quanto poi affermato sulle reti “quale mezzo non selettivo” non corrisponde alla realtà, poiché anche le reti, se utilizzate nel modo dovuto, possono essere “selettive”, e le modalità previste nella delibera della Regione Lombardia adempiono precisamente alla “selettività” richiesta dalle normative. È poi necessario tenere presente che la procedura di cattura di richiami vivi con reti è in atto in altri Stati UE in questa stagione.
Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda gli “impieghi misurati” e le “condizioni rigidamente controllate”: si tratta di condizioni entrambe ben specificate nella nota Delibera, in conformità ai criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia per legittimare l’uso dei richiami vivi (sentenza della causa C-182/02 espressamente richiamata dalla Guida Interpretativa UE ed. 2008, punto 3.5.22).
La poderosa Banca Dati regionale dei richiami vivi, che si evidenzia unica in Italia, di cui la Commissione UE sarebbe stata informata in modo molto impreciso, conferma invece il suo valore organizzativo, per il monitoraggio della detenzione dei soggetti posseduti da ogni cacciatore autorizzato pur mostrando qualche imperfezione da correggere.
La ricorrente affermazione che è possibile provvedere al fabbisogno dei richiami vivi tramite l’allevamento è poi questione meramente teorica, scritta a tavolino ma, in realtà, impraticabile proprio per la difficoltà di portare a termine il ciclo riproduttivo in armonia con il benessere dell’avifauna riproduttrice. Così come risulta veramente senza alcun fondamento la pretesa alternativa dell’uso dei richiami “meccanici” o “a bocca”.
Riteniamo di aver meglio puntualizzato la situazione sulla quale il Direttore Generale dell’UE si è espresso, con tanta premura, accogliendo acriticamente un’informativa purtroppo di parte, perché nessuna forma di caccia con le reti in Italia è stata più praticata dal 1968 e il rifornimento dei richiami vivi, così come previsto nella citata Delibera della Regione Lombardia, sarebbe stato rigorosamente attuato, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, salvaguardando i principi della tutela e della conservazione dell’ambiente e dell’avifauna, quindi in totale armonia con la direttiva 147/2009/CE, e in particolare con l’articolo 9 comma 1, lettera c.
Simili prese di posizione, adottate solo sulla base di fonti allarmistiche, possono minare seriamente la credibilità delle istituzioni europee e nazionali di fronte ai cittadini e sono quanto di più distante vi sia dal vero spirito unitario sulla cui base i padri fondatori, a partire dal secondo dopoguerra, costruirono il comune edificio europeo.
A disposizione per quant’altro, con distinti saluti.
Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio
(Federcaccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arcicaccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia Ente Produttori di Selvaggina e Comitato Nazionale Caccia e Natura)