Con sentenza del 15 novembre la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Consiglio dei Ministri sulla legge della Regione Liguria che nel 2018 ha modificato la norma regionale in tema di tassidermia e imbalsamazione.
Oggetto dell'impugnativa in particolare la parte in cui si prevede la facoltà per tassidermisti o imbalsamatori di richiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette (ex articolo 2 della 1.r. n. 157 del 1992), non cacciabili e cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia. Una disposizione che, precisano i giudici, è limitata a casi (decesso per cause naturali o accidentali e legittimo abbattimento di esemplare sottoposto a trattamento di lunga conservazione) diversi dall'abbattimento illecito. Ogni richiesta deve poi essere accompagnata da idonea documentazione rilasciata da medico veterinario, che ne attesti il decesso per cause diverse dalla caccia. Dunque secondo la Corte, si tratta di un articolo ampiamente strutturato in una pluralità di precettiche - che, come evidenziato dalla Regione - disciplinano l'attività di imbalsamazione e tassidermia, limitando poi il procedimento di nullaosta a determinate fattispecie e a specifiche condizioni.
Non fondate nemmeno le censure dell'articolo 10 che, nel riformulare la sanzione amministrativa (ora espressa in euro) per l’imbalsamatore o tassidermista che ometta di comunicare alla Regione i dati di clienti o le circostanze di apprensione/consegna di esemplari faunistici protetti, non ha menzionato la sanzione della revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività. "Questa disposizione prescrive l'integrazione della disciplina della legge regionale con le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992; ne discende quindi che la revoca dell'autorizzazione del tassidermista in caso di mancata segnalazione è tuttora disciplinata dal rinvio implicito all'art. 6, comma 3, della legge n. 157 del 1992" precisa la Corte.