Il Tar di Bologna ha respinto la domanda cautelare dell'Atc Rimini 1 sul ricorso dell'Atc Rn1 contro dell'ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Rimini che ha sancito il “divieto di esercizio di attività venatoria lungo il percorso storico-naturalistico che si snoda a destra ed a sinistra del fiume Marecchia nel tratto che attraversa il territorio comunale”.
Il giudice ha ritenuto che "nell’ottica del bilanciamento di interessi in gioco, è prevalente quello pubblico". L'Atc è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare nella misura di € 3.000 oltre accessori come per legge.