Nelle scorse settimane vi avevamo dato conto delle proposte emendative alla Legge di Bilancio, presentate un po' da tutti i gruppi politici, M5S a parte, che miravano a colmare quel gap legislativo che al momento non permette alle Regioni di avvalersi di coadiutori abilitati al controllo della fauna selvatica. Oltre alle tante proposte previste per normare l'avvio della filiera della selvaggina, sotto un marchio definito, e a quelle che stabilivano fondi ad hoc per prevenire e risarcire i danni della fauna selvatica, dando quindi risposte certe agli agricoltori.
Ebbene tutto quanto è stato cancellato (o forse meglio dire rimandato?) con il maxi emendamento su cui il Governo ha chiesto il voto di fiducia del Senato. Lunedì 16 dicembre l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato infatti l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2020, spazzando via 101 articoli e relative proposte emendative e inviando il testo blindato alla Camera.
Un déjà vu. Dopo il ritiro alla Camera della proposta Gallinella nell'ambito della legge di semplificazione del settore agricolo, anche al Senato il Governo, probabilmente di fronte ad inconciliabili posizioni, ha deciso di fare un passo indietro su questi temi, reinviando, presumibilmente, la discussione su questo tipo di proposte in altri contesti, nel 2020.
Ci sono anche delle notizie positive. La Legge, ora al vaglio della Camera, per l'approvazione entro fine anno, resuscita il Comitato faunistico nazionale. Il riferimento è contenuto nel seguente passaggio: "il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".