La Federcaccia di Brescia in questi giorni ha pubblicato una serie di interventi volti a chiarire quale sia l'attività lecita delle guardie volontarie e entro quali poteri queste possono muoversi durante i controlli dell'attività venatoria. Li riportiamo integralmente.
Quali obblighi devono rispettare le guardie volontarie?
Gli agenti di vigilanza devono qualificarsi, e ciò può avvenire mediante alla divisa o altro segno esterno di riconoscimento dell’appartenenza un corpo autorizzato la vigilanza venatoria, oppure nel caso di addetti che non portino segni distintivi potrà avvenire mediante l’esibizione di un documento (decreto del Prefetto o tesserino di riconoscimento) che dimostri l’attribuzione della qualifica. Altro obbligo, come abbiamo già visto riguarda la redazione di apposito verbale di contestazione secondo i criteri già individuati ed elencati dall’art 28 comma 5 I. 157/92, che verrà poi inviato all’autorità da cui dipendono. Si ribadisce l’obbligo di annotare a verbale le dichiarazioni del trasgressore, altrimenti la mancanza potrebbe configurare il reato di cui all’art 328 c.p. (omissione di atti di ufficio). Il trasgressore, eventualmente constatata l’omissione, potrà indirizzare l’addetto di vigilanza o all’ente da cui dipende una nota di contestazione dell’omissione.
Qual è l’ambito territoriale di competenza dei soggetti di vigilanza venatoria?
Bisogna sottolineare un’ ulteriore differenza che riguarda la competenza territoriale degli addetti alla vigilanza. Mentre per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non si pone il problema dell’ ambito territoriale, avendo gli stessi competenza su tutto il territorio nazionale, per tutti gli altri agenti accertatori l’esercizio delle funzioni rigorosamente collegato al territorio in cui possono esercitarle, che si determina in relazione all’ente da cui dipendono o dal decreto di nomina prefettizio. È pertanto escluso che le guardie volontarie possono svolgere funzioni di vigilanza, a qualunque ente esse appartengano, al di fuori dell’ambito della provincia su cui ha giurisdizione il prefetto o il Questore che le ha riconosciute.
Le guardie volontarie possono procedere a sequestri penali?
Altra attività di indagine riservata ai soli addetti alla vigilanza che rivestono la qualifica di polizia giudiziaria è il sequestro. Il sequestro è un atto finalizzato ad acquisire una prova a fini processuali e puo riguardare selvaggina, armi, arnesi di caccia e tutti i beni pertinenti al reato. Il sequestro non può però riguardare cani o richiami vivi autorizzati.
Le guardie volontarie possono trattenermi in attesa dei guardiacaccia della provincia o dei forestali?
Le guardie volontarie non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di Ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. L’invito ad attendere sul posto non può comunque trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto ( art. 384 c.p.c.) consentito solo agli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate di delitti di una certa gravità.
Il sequestro deve essere trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica e convalidato dal Gip nelle 48 ore successive, altrimenti perde efficacia. Il cacciatore non è tenuto a soddisfare richieste non motivate o5 palesemente illegittime, bisogna tenere presente che comunque l’opposizione non può mai diventare violenta o minacciosa altrimenti si configurerebbero reati di cui all’art. 336 c.p. Il sequestro può essere effettuato nei soli casi previsti dall’articolo 30 I. 157/92, ovvero qualora il cacciatore abbia commesso una contravvenzione mentre la polizia giudiziaria non può procedere al sequestro dei mezzi, degli arnesi e della fauna selvatica di cui è ammesso il prelievo nei casi di sanzione amministrativa. Infine il sequestro viene tramutato in confisca nei casi in cui il cacciatore sia stato condannato con sentenza definitiva per le contravvenzioni di cui all’art. 30 comma 1 lettere a) b) c) d) e) della legge 157/92.
Più In generale le guardie volontarie venatorie non possono avvalersi delle prerogative che l’art. 347 e sgg. c.p.p. prevede per la polizia giudiziaria. Pertanto insieme al sequestro (art.354) rimangono loro precluse attività come la comunicazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), l’assicurazione delle fonti di prova (art.348 c.p.p.), l’accompagnamento di persone per identificazione (art.349 c.p.p.), l’assunzione di sommarie informazioni (art.350-351).
Nei limiti dell’espletamento delle attività di vigilanza cui sono destinate con l’ordine di servizio previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento provinciale n° 14 del 29/05/2007, così come modificato con deliberazione n°9 del 20 aprile 2012, le guardie volontarie agiscono invece come pubblici ufficiali e in tale veste, qualora “…hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria” (art.341 e 332 c.p.p.)