L'avvocato Daniele Carmenati in un comunicato stampa interviene a proposito della sentenza del Tar delle Marche del 21 novembre scorso, da noi trattata nella notizia “Sentenza Tar: gli Atc e le funzioni pubbliche” in cui, in relazione all'annullamento di un bando per tecnici faunistici, si evidenziava come in fatto di gare pubbliche anche gli Atc, soggetti di diritto privato, debbano comportarsi come organi di diritto pubblico in ragione della natura collettiva del bene oggetto di tutela.
Eccolo in versione integrale:
COMUNICATO STAMPA
La presente nota viene formulata in riferimento alle argomentazioni contenute nel comunicato stampa apparso sul sito arcicaccianazionale.it in data 21 novembre 2019 (“Marche: il TAR mette chiarezza sulla natura giuridica degli ATC”), nonché in riferimento all’articolo pubblicato in data 22 novembre 2019 sul sito bighunter.it ed intitolato “SENTENZA TAR: GLI ATC E LE FUNZIONI PUBBLICHE”, entrambi riferiti al disposto della sentenza n. 411/2019 emessa dal TAR Marche in data 18 novembre 2019.
In relazione alla suddetta notizia, inoltre, è stato trasmesso ai mezzi di informazione un ulteriore Comunicato denominato “GLI ATC SONO SOGGETTI PRIVATI CHE SVOLGONO FUNZIONI PUBBLICHE NELLA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA – Il TAR chiarisce la natura giuridica degli Ambiti Territoriali di Caccia delle Marche”, ad opera del Sig. Giovanni Giuliani con commento dall’Avv. Leonardo Guidi, dal cui contenuto sembrerebbe potersi desumere tout court la natura pubblicistica degli A.T.C. in ragione delle funzioni esercitate nel nostro territorio, in virtù di quanto statuito dalla recente sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche, sopra citata.
La rilevanza della questione sottoposta impone la dovuta chiarezza e puntualità analitica, sia dal punto di vista sostanziale che dogmatico, non potendosi limitare la trattazione ad una radicale dicotomia “pubblico-privato”, e non potendosi neppure riconoscere carattere particolarmente innovativo alla pronuncia in oggetto, la quale si è semplicemente limitata a prendere atto di consolidati orientamenti giurisprudenziali giungendo ad osservare, pacificamente, che, al di là di qualsiasi considerazione sulla giurisdizione – civile o amministrativa – preposta a dirimere le controversie in materia di gestione faunistico/venatoria, “l’ambito territoriale di caccia non perde la preminente natura di associazione di diritto privato”, ammantandosi di funzioni pubbliche (derivate) solo “per determinate attribuzioni”.
A ben vedere, pertanto, la sentenza citata (TAR Marche, 411/2019) non presenta alcun carattere contrastante o eccentrico rispetto all’interpretazione dominante in materia (es. T.A.R. Campania, 9662/2007, conforme 4640/2001), da sempre allineata nel qualificare “gli Ambiti territoriali di caccia - previsti ed istituiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 della legge n. 157/1992 e 36-38 della legge regionale n. 8/1996” quali “ripartizioni geografiche del territorio agro-silvopastorale”, “strumenti attuativi della gestione programmata della caccia”, “organi amministrativi promananti dalla Amministrazione provinciale territorialmente competente (oggi regionale n.d.r.)”, e quindi come tali “privi di personalità giuridica”.
Nel territorio della Regione Marche, in particolare, la specifica legislazione secondaria opera una indubbia qualificazione privatistica degli ATC, definendo e regolamentando il “comitato preposto alla gestione dell’ambito” e precisando che “per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice civile, in quanto applicabile”, con richiamo espresso alle norme civilistiche sulle associazioni non riconosciute e sui comitati, istituti di indubbia natura privatistica.
La completa disamina della questione in oggetto impone, poi, ulteriori considerazioni circa l’efficacia, l’applicabilità e la portata della citata sentenza TAR Marche 411/2019, e nello specifico:
- l’oggetto del procedimento risultava essere la “disciplina regionale in tema di requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria”, controversia elettiva e pertanto di particolare delicatezza nel sistema del diritto pubblico; naturale, è stata, pertanto, la declaratoria di giurisdizione del Giudice amministrativo, competente in tutte le fattispecie concorsuali di questo tipo;
- la natura pubblica delle funzioni svolte dall’ATC nel caso di specie, pertanto, è stata affermata dal TAR allo specifico fine di attrarre la competenza a decidere, nell’ambito di un’operazione di regolamento di competenza rispetto alla competenza del Giudice civile;
- la rilevanza pubblicistica nel caso di specie, individuata dal TAR nel fatto che “la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, con la migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile”, inoltre, è stata affermata quale obiter dictum, non costituendo neppure l’oggetto primario dell’accertamento avvenuto in sede amministrativa, bensì presupposto funzionale alla competenza del Giudice amministrativo.
Non va inoltre sottovalutata la circostanza che la sentenza TAR Marche 411/2019 è una sentenza di primo grado, ossia non definitiva, e come tale è stata tempestivamente sottoposta ad impugnazione da parte dell’ATC di Pesaro. Nel relativo giudizio, inoltre, è sempre ammesso l’intervento adesivo da parte degli altri ATC delle Marche.
Ogni considerazione al riguardo è pertanto assolutamente prematura alla luce dell’avvenuta impugnazione della sentenza citata, necessitando la puntuale disamina della problematica quantomeno la definitività di ogni relativa statuizione giudiziale.
In virtù del complesso di considerazioni sopra esposte, pertanto, appare senz’altro eccessivamente approssimativo affermare che “anche gli ATC marchigiani, come del resto lo sono quelli dell’Emilia Romagna, dell’Umbria e dell’Abruzzo (per citare solo le regioni limitrofe), debbono essere considerati soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche in tutti i compiti di gestione della fauna selvatica loro affidate”, in quanto varie e variegate sono le funzioni che l’ATC espleta per la gestione della fauna selvatica, e tra queste debbono essere considerate “pubbliche” solo quelle che lo sono per espressa definizione normativa o in relazione alle quali, come nel caso esaminato dal TAR Marche, possa essere rinvenibile un tangibile riflesso pubblicistico nella pianificazione, nella gestione, in fase esecutiva o nella gestione dei rapporti di impiego.
Daniele Carmenati