Il Comando Generale della Guardia di Finanza fa sapere che con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) sono state adottate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 103, comma 2 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Tale disposizione non trova applicazione nei confronti delle licenze e dei certificati CITES la cui durata di validità è stabilita non in una norma nazionale ma nei regolamenti dell’Unione Europea (Reg.(CE) n.865/2006 e Reg.(UE) n.792/2012).
Il loro utilizzo per la movimentazione transfrontaliera di esemplari CITES in data successiva a quella di scadenza potrebbe determinare problemi al momento dell’ingresso in altri Paesi e l’applicazione di pesanti sanzioni oltre al sequestro della merce.
Le autorità estere deputate ai controlli CITES, ignare dei provvedimenti emergenziali adottati dal nostro Paese, restano tenute a verificare che la documentazione CITES sia in linea con quanto disposto dai regolamenti dell’Unione Europea e dalla Convenzione CITES.
Allo stesso tempo, per non vanificare l’intento della disposizione di che trattasi, tali documenti potranno essere sostituiti a titolo gratuito, a richiesta dell’interessato all’Autorità emittente, con altri dello stesso tipo riportanti la scadenza del 15 giugno 2020.