Dopo le prime intese sul calendario venatori, dopo la delibera con la quale ha autorizzato interventi di controllo in art. 37 estesi a tutti gli abilitati e la caccia di selezione sempre in forma singola, la Regione Toscana ha approvato anche la caccia in deroga della specie storno (sturnus vulgaris) su tutto il territorio regionale, al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 20 settembre 2020 e il 14 dicembre 2020 compreso; secondo le seguenti modalità:
a. nei vigneti e negli uliveti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (anche solo una pianta) purchè in piena terra;
b. in presenza del frutto pendente (anche in presenza di minime quantità di frutti) e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2020 in attuazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e disporre in tempi rapidi l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono cacciare in deroga la specie storno dovranno registrarsi ed utilizzare obbligatoriamente il tesserino venatorio digitale (app TosCaccia) per l’annotazione dei capi abbattuti;
5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (1 settembre – 14 dicembre 2020) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
7. di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app TosCaccia);
9. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
10. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
11. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.
12. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992.
13. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/94.