Le associazioni animaliste piemontesi LAC, LAV, Legambiente L’Aquilone, SOS Gaia esultano per l'accogliemento da parte del Tar del proprio ricorso contro la Regione sul calendario venatorio. "Con sentenza del 20 maggio 2020 il TAR del Piemonte ha dato torto alla Regione Piemonte e l’ha condannata al pagamento delle spese nella misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge" scrivono.
Il ricorso era stato presentato contro alcune disposizioni del calendario venatorio 2019/2020 ed il TAR il 16 ottobre 2019 aveva già in parte accolto la domanda di sospensione incidentale del provvedimento impugnato. Tre erano all’origine le motivazioni del ricorso: l’annotazione da parte del cacciatore sul tesserino regionale del capo abbattuto “a recupero avvenuto” e non nelle immediatezze dell’abbattimento con conseguente favoreggiamento di atti illeciti volti al superamento dei limiti di carniere; esenzione dell’immediata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino regionale per i cacciatori nelle aziende private di caccia (Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri Turistico Venatorie); esclusione del divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue ai parchi, previsto dalla legge, per i cacciatori non residenti.
"La Regione - spiegano- era già corsa ai ripari modificando la DGR del calendario venatorio 2019/2020 e riconoscendo un'interpretazione restrittiva del calendario venatorio tale da limitare la caccia nelle aree contigue ai parchi ai soli cacciatori residenti nell’Area protetta e nell’Area contigua".
La Regione aveva invece resistito nel concedere l’esenzione dell’annotazione dei capi abbattuti per i cacciatori nelle aziende private di caccia sostenendo che il regime di favore era motivato “con la diversa organizzazione e funzione degli istituti di gestione privata della caccia".