Nell’ambito della votazione del ddl Omnibus, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato alcune modifiche alla legge regionale sulla caccia. Ricordiamo che le più contestate dall'opposizione sono state ritirate negli scorsi giorni a causa di un elevato numero di emendamenti ostruttivi che avrebbero bloccato la discussione del testo.
La sintesi politica è stata trovata con l’approvazione – sempre a maggioranza - dell’emendamento 5741 all’articolo 16, che esclude 8 specie cacciabili rispetto a quelle inizialmente previste. Si tratta, nello specifico, di mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile. L’opposizione ha ritirato decine di emendamenti per poter appunto proseguire con la votazione. In sintesi significa che tornano cacciabili allodola, fischione, canapiglia, codone, folaga, marzaiola, pernice bianca.
L’articolo 17, che riguarda i risarcimenti, è stato emendato prevedendo di coinvolgere anche le province e la Città Metropolitana di Torino appunto nella disciplina relativa al risarcimento dei danni prodotta dalla fauna selvatica, poiché gli stessi hanno competenza per gli eventi dannosi che si riscontrano all’interno delle zone di loro pertinenza (oasi, zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura).
Il nuovo testo, all’articolo 18, prevede che “Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'Atc (ambito territoriale caccia) o Ca (comprensorio alpino) di competenza, una richiesta motivata”
“La Giunta regionale – continua l’articolo - stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l’apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata”.
All’articolo 20, poi, si stabilisce che “La Regione, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell’ Atc o Ca ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo Ca di residenza venatoria”.
Inoltre, all’articolo 22, “per la caccia di selezione agli ungulati e in particolar modo alla specie cinghiale (…) la Giunta regionale, sentito l’Ispra, può regolamentarne il prelievo”. Con l’emendamento 4, si è stabilito che “La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.”.
Per quanto riguarda i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero “possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Atc ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni Ca; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale”, stabilisce l’articolo 23. Con l’emendamento 2 a questo articolo, si è anche deciso di aumentare a 60 mesi (parificandola al porto d’armi) la validità dell’attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza”. Un altro emendamento di Giunta approvato, ha poi sancito che “I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva”.
Il 24 sancisce infine che “La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”. L’emendamento 35 a questo articolo pone l’obbligo, per motivi di sicurezza, di indossare bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilit�anche ai soggetti impegnati in attività di controllo faunistico e non solo ai cacciatori.
L'emendamento 3 a firma Claudio Leone (Lega), infine, permette la caccia domenicale nelle ultime due domeniche di settembre. Come si legge nella motivazione "la modifica proposta origina dall’esigenza di consentire il prelievo venatorio dalla terza domenica del mese di settembre come previsto dalla l. 157/1992".