Nella seduta del 22 luglio, il Consiglio dei Ministri ha impugnato alcuni articoli della legge regionale n. 9 approvata a maggio scorso dalla Regione Liguria, che ha introdotto alcune modifiche in tema di caccia.
Questi i motivi dell'impugnativa presentata dal Governo, secondo la nota ufficiale:
"1) La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, modifica l’articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, concernente l’esercizio venatorio da appostamento. In particolare tale norma regionale definisce gli appostamenti fissi e, in via residuale quelli temporanei, stabilendo, al comma 13 che i cacciatori che si siano avvalsi di appostamenti temporanei debbano, al termine della giornata di caccia, rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’appostamento salvo il consenso del proprietario o conduttore del fondo. Con la modifica apportata dalla disposizione in esame viene stabilito che “il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego”. Detta previsione, che non trova peraltro riscontro nella disciplina del prelievo venatorio di cui alla legge quadro n. 157/1992, incide sul regime della proprietà privata ponendosi in contrasto con l’articolo 832 del codice civile secondo cui “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” violando quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. La disciplina del consenso attiene alla materia ordinamento civile, non potendosi ritenere validamente espressi in assenza di un formale diniego. Non possono ritenersi infatti applicabili le regole proprie del diritto amministrativo riguardanti il silenzio –assenso, finalizzate a superare l’inerzia della Pubblica Amministrazione dinanzi ad una istanza provvedimentale, né si possono vanificare gli strumenti di tutela sia civili che penali assicurati dall’ordinamento al proprietario e al conduttore a difesa dei propri diritti.
2) La disposizione di cui all’articolo 6, modifica l’articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4, in materia di foreste e di assetto idrogeologico, introducendo nel comma 4 ulteriori categorie di opere “non soggette ad alcun titolo abilitativo”, diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nell’articolo 149 del Codice di settore e nell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 2017, n. 31, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposta a procedura autorizzatoria semplificata”. L’articolo 149, comma 1, lettere b) ed e), del Codice di beni culturali e del paesaggio, esonera dall’autorizzazione paesaggistica unicamente gli interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio, e gli interventi di taglio colturale, forestazione e riforestazione, bonifica, antincendio e conservazione, previsti e autorizzati in base alla normativa forestale. Tali disposizioni anzidette e le voci A.19 e A20 del d.P.R. 31 del 2017, formano un sistema chiuso, in quanto definiscono in modo compiuto ed esaustivo il novero degli interventi inerenti all’attività agro-silvo-pastorale e forestale, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Spetta, peraltro, soltanto allo Stato, individuare tali esclusioni, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché della potestà regolamentare riservata allo Stato nella medesima materia, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma della Costituzione.
3) La disposizione di cui all’articolo 9 modifica la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale concernete le misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle Zone di protezione speciale. La norma novellata fa divieto , nelle Zone di protezione speciale (ZPS) , tra l’altro dell’ “ esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore”. La disposizione consente quindi l’effettuazione di due giornate di caccia a scelta del cacciatore (da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché la caccia degli ungulati) all’interno delle zone di protezione speciale, nel mese di gennaio, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, che vieta l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, consentendolo solo per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio, disciplinato dall’articolo 18, comma 4 della legge n. 157 del 1992, e non quindi non a scelta del cacciatore. L’aver lasciato ai cacciatori la scelta delle giornate in cui l’attività venatoria può essere esercitata, rappresenta una modifica indiretta e surrettizia al calendario venatorio previsto dall’articolo 18, comma 4 della legge n. 157/1992 che costituisce norma interposta nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ., attribuita dall’articolo 117 comma 2, lettera s) della Costituzione , alla competenza esclusiva dello Stato. Nell'ordinamento italiano la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro il febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Costituzionale n.. 233/2010)".