Con sentenza depositata giovedì 30 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcucne disposizioni sulla caccia contenute nella legge regionale n. 29/2018 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019”.
Ritenuta illegittima la modifica che ha previsto l'aggiunta di due giornate settimanali per la caccia da appostamento agli uccelli migratori ad ottobre e novembre; in contrasto con le tre giornate settimanali previste dalla legge quadro sulla caccia. La Corte ha ribadito che le deroghe alle disposizioni della 157/92 possono essere adottate solo con atto amministrativo, previo parere obbligatorio dell'Ispra, e non dunque con legge regionale.
Cosa che effettivamente è già stata risolta, perchè nel frattempo, la Regione Liguria ha provveduto a prevedere l’integrazione delle due giornate di caccia con provvedimento amministrativo, previo parere dell’ISPRA, in coerenza con quanto disposto dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992.
Censurato anche l'articolo che prevedeva la possibilità di immissioni nelle acque interne di specie ittiche esotiche, in violazione delle competenze statali e delle norme nazionali (di recepimento della cosiddetta Direttiva comunitaria “Habitat”) che vietano ripopolamenti di fiumi e torrenti con specie di pesci non autoctone .