Oltre alla sentenza relativa al Calendario venatorio 2019 2020, Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sempre in data 24 settembre, si è espresso anche sul vigente calendario. Accogliendo l’istanza cautelare proposta dagli ambientalisti (dunque una decisione non nel merito della questione ma presa in virtù del paventato danno irreparabile) ha deciso di sospendere il calendario venatorio 2020 – 2021 nelle parti in cui:
- 1) consentono la caccia al moriglione e alla pavoncella;
- 2) non prevedono, per le specie per le quali è prevista l’apertura anticipata della caccia, la modifica del termine finale, a compensazione della detta apertura anticipata, in misura pari all’intero periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione venatoria previsto dalla legge;
- 3) consentono la caccia all’interno delle “Aree Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat, e nelle zone di protezione speciale, sottoposti a tutela in base alla Direttiva 79/409/CEE Uccelli;