Riceviamo e pubblichiamo:
Bene l’interrogazione presentata dal Vice-Presidente dell’Intergruppo Biodiversità, caccia, attività rurali e altri europarlamentari per fare chiarezza sulle posizioni della Commissione
Roma, 5 ottobre 2020 - Nel corso di alcuni incontri e tavoli tecnici i rappresentanti FACE e tra questi il Coordinatore dell’ufficio studi e ricerche Federcaccia Dott. Michele Sorrenti, Presidente del Gruppo di lavoro FACE sulle direttive Uccelli e Habitat, hanno ascoltato con sorpresa la Commissione Europea citare la caccia come “un’eccezione” al regime di protezione degli uccelli selvatici sancito dalla direttiva 147/2009/CE, denominata “Uccelli”.
Da una lettura degli articoli 1, 2, 4 e 7, appare invece una realtà del tutto diversa, in cui la caccia è considerata una parte integrante della Direttiva.
Non possiamo che accogliere con soddisfazione quindi la notizia dell’interrogazione parlamentare alla Commissione presentata dal Vice-Presidente dell’Intergruppo “Biodiversità, caccia, attività rurali” del Parlamento europeo, Onorevole Marco Dreosto, dagli europarlamentari Casanova, Da Re, Tovaglieri e Lancini, che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità poste alle tematiche venatorie.
L’articolo 1 della Direttiva specifica infatti che il testo “stabilisce regole per lo sfruttamento degli uccelli selvatici”, così come l’articolo 2 sancisce che il livello delle popolazioni sia mantenuto compatibilmente con le esigenze scientifiche, ecologiche e culturali, tenendo conto di quelle economiche e ricreative.
L’attività venatoria è quindi compresa almeno due volte, nelle esigenze culturali e in quelle ricreative, oltre che in parte in quelle economiche.
Ma non basta. L’articolo 5, che esplicita la necessità per gli Stati membri di adottare un regime di protezione per gli uccelli, inizia proprio con “Fatti salvi gli articoli 7 e 9”, cioè quelli che regolano la caccia (articolo 7) e le deroghe (articolo 9). E infatti l’articolo 7 stabilisce le regole con cui gli uccelli degli allegati 2A e 2B possono essere cacciati, assegnando agli Stati membri l’obbligo di non compromettere gli sforzi di conservazione realizzati nell’area di distribuzione delle specie.
In tutti questi articoli l’attività venatoria è quindi prevista e considerata una realtà dell’Unione Europea, da regolare secondo i principi della saggia utilizzazione, ma certamente non può essere valutata come un’eccezione al regime di protezione.