"Va subito sgombrato il campo dalle questioni relative ai piani faunistici venatori regionali e territoriali (art.12 e14 della medesima legge regionale del 1997), nei quali, come previsto dalla disposizione testé citata, i valichi devono essere indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò possa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato".
E' quanto si legge nella sentenza del TAR della Lombardia, che ha accolto il ricorso della LAC (Lega Anti Caccia) contro la legge regionale che prevedeva la caccia alla migratoria sui valichi montani.
Si prevede che la Regione Lombardia ricorrerà al Consiglio di Stato per recuperare il dispositivo.