Anche la Regione Lombardia, che dal 13 dicembre tornerà in zona gialla, ha deciso di autorizzare la caccia nell'Atc di residenza venatoria. Nella nuova ordinanza del Presidente Fontana, pubblicata ieri, 9 dicembre, all'articolo 4, riferito alle Attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie, si legge:
Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggett di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti
disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività
complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e
allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle
carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di
settore;
• ai cacciatori aventi titolo all’esercizio venatorio all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie,
in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore.
c) L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei
previsti dispositivi di protezione individuale.