Assoarmieri rende noto che: "In data 22 dicembre il TAR di Milano, in sede di udienza cautelare, pur ritenendo ammissibile in questa fase il ricorso avanzato da Assoarmieri, Libera Caccia Lombardia e Anuu Migratoristi Lombardia avverso il provvedimento della Regione Lombardia e la nota interpretativa della Prefettura di Milano sulle restrizioni all’attività venatoria in zona “cd rossa” e non escludendo la legittimazione attiva dei ricorrenti, non ha però concesso la sospensione cautelare motivando in ordine al fatto che gli stessi sarebbero venuti meno ed avrebbero già perso efficacia in quanto si riferivano al DPCM del 3.11.20, oramai superato da altri due decreti".
"Ovviamente - spiega Assoarmieri - , al momento della notifica del ricorso giurisdizionale, tale nuova normativa limitativa degli spostamenti e delle attività permesse non era ancora intervenuta e pertanto non era conoscibile dai ricorrenti". Continua poi la nota firmata dagli avvocati Antonio Bana e Antonio Sala della Cuna: "Deve però rilevarsi che il DPCM 3.12.20 e quello successivo del 18.12.2020 ricalcano nella sostanza quanto contenuto nel DPCM 3.11.20, di conseguenza l’applicazione degli stessi non potrà mai esimersi dalla valutazione dell’attività venatoria come attività legittima all’aria aperta, sempre consentita al pari delle attività sportive, posizione pacificamente riconosciuta dalla precedente giurisprudenza amministrativa. Tale punto decisivo, sul quale il TAR non ha preso posizione, sarà oggetto di discussione nella prossima udienza di merito".