E' di questi giorni una nuova sentenza della Corte Costituzionale che legittima le disposizioni sul controllo faunistico della Regione Toscana (articolo 37 della 3/94). Il ricorso era stato presentato dal Governo, secondo cui la disposizione che affida ai cacciatori abilitati la possibilità di intervenire direttamente si pone in conflitto con l’art.19 della ln 157/92.
Rigettando questa posizione, la Corte Costituzionale, commenta in una nota Arci Caccia, ha ritenuto legittime le disposizioni della Regione Toscana. A tal proposito è intervenuto il Presidente della Regione Eugenio Giani che in un'ordinanza chiarisce quali sono i soggetti coinvolti, la possibilità di esercitare il controllo anche nelle ore notturne in cui è in vigore il coprifuoco anche in zona arancione e rossa.
Ecco il testo:
1. Disposizioni per gli interventi di controllo e contenimento faunistico: Gli interventi di controllo e contenimento faunistico di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 e 3 della l.r. 70/2019 sono attuati dalla Polizia provinciale anche tramite soggetti di cui all’art. 51 della L.R. 3/94 e dal personale da questi delegato e coordinato in tutto l’arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nei piani di controllo approvati dalla Giunta regionale. E’ consentita l’apertura dei centri di sosta e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto agli interventi di controllo e contenimento faunistico e alla gestione dei centri di sosta anche nell’arco temporale 22:00-5:00. In relazione alla classificazione del territorio della Regione Toscana nello scenario di tipo 2 (zona arancione) e tipo 1 con rischio elevato di cui all’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, agli interventi di controllo e contenimento faunistico, oltre alle disposizioni delle presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza n. 117/2020.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. ed è valida per lo scenario di cui all’articolo 1 e all’articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona gialla e zona arancione) fino al termine dell’emergenza epidemiologica per lo stesso scenario in base alla normativa statale.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
– al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
– ai Prefetti;
– ai Sindaci;
– ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
– alle Aziende ed Enti del SSR.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente
Eugenio Giani
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