Con sentenza pubblicata il 9 marzo 2021, il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria e della Federcaccia che riteneva illegittima la disposizione contenuta nel calendario venatgorio che non ha ammesso il prelievo venatorio della pernice bianca e della lepre variabile.
Secondo il Tar la Giunta, in ossequio al principio di precauzione, ha sospeso la caccia alla pernice bianca ed alla lepre variabile per il tempo necessario per compiere tali studi considerando che la pernice bianca è inserita nella lista delle specie minacciate in Italia.
"Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto istruttorio poiché è proprio la mancanza di elementi adeguati di conoscenza che impone di sospendere il prelievo venatorio fin quando non sarà possibile verificare in che modo il suo esercizio sia compatibile con la conservazione della specie" chiude perentorio il Tar.