Con ordinanza pubblicata dell'11 marzo (n. 75/2021) il Tar delle Marche si è pronunciato respingendo in sede cautelare l'ennesimo ricorso amministrativo, presentato dalle associazioni animaliste LAC, ENPA, LAV, Lupus in Fabula, per l’annullamento previa sospensione dei Piani di Controllo delle specie Volpe e Corvidi, deliberato dalla Regione Marche lo scorso anno. Lo rende noto un comunicato congiunto delle Associazioni Venatorie marchigiane Federcaccia, Liberacaccia e Arcicaccia, le quale si sono costituite in giudizio ad opponendum.
"In particolare, il TAR Marche, recependo integralmente le eccezioni delle rappresentanze venatorie, ha ritenuto non sussistenti i presupposti cautelari posti a fondamento del ricorso, rilevando come l'art. 25 della Legge Regionale 7/1995 sia perfettamente conforme alla legge quadro nazionale n. 157/1992, laddove, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA, preveda la possibilità di attuare Piani di abbattimento delle specie in soprannumero. Il TAR ha pertanto
confermato la legittimità dei Piani di Controllo redatti con impegno e competenza dagli uffici regionali e dai tecnici estensori" commentano le associazioni.
Continua la nota: "La decisione in commento fa chiarezza sul quadro normativo dopo due recenti sentenze della Corte Costituzionale; infatti, per anni, interpretazioni errate ha favorito la mancata adozione di un efficace sistema del controllo sui predatori "opportunisti", controllo necessario e richiesto con forza e costanza dalle scriventi associazioni venatorie".
Secondo le associazioni è stata garantita la regolare continuità ed il buon funzionamento del settore faunistico venatorio in materia di gestione del territorio, evitando il pregiudizio di ogni forma di biodiversità, come si sarebbe rischiato nella denegata soccombenza all’ennesimo attacco ideologico, volto a comprimere ingiustamente gli interessi collettivi. Le intestate associazioni intendono ringraziare i procuratori Avv.ti Lucciarini e Fattorini e l’Avvocatura della Regione Marche, nonché, il costituito ATC AN2, per l’attività prestata con successo nel giudizio cautelare.