Nei giorni scorsi la Regione Abruzzo ha emesso una nuova ordinanza con la quale regolamenta ilcontrollo faunistico in caccia di selezione, l'allenamento dei cani in aree soggette a limitazione degli spostamenti e la vigilanza ittica e venatoria.
In dettaglio lo svolgimento delle seguenti attività nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti:
1) Controllo delle popolazioni di cinghiale. effettuare le attività di controllo della specie cinghiale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 54/2021. A tal proposito lo spostamento degli addetti che partecipano alle attività di controllo è consentito all’interno del territorio provinciale di competenza ed anche oltre le ore 22:00.
2) Caccia di selezione al cinghiale. lo svolgimento del prelievo selettivo del cinghiale, autorizzato secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 67/2021, al fine di perseguire l’equilibrio faunistico delle specie, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo di collisioni stradali con esemplari di fauna selvatica.
La suddetta attività potrà essere svolta da cacciatori di selezione, in possesso dei necessari requisiti, nel territorio:
– del comune di residenza, domicilio o abitazione;
– dell’ATC di iscrizione/ammissione.
La caccia di selezione è limitata ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita la caccia di selezione ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
La caccia di selezione è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per gli spostamenti occorre rispettare il divieto di circolazione dalle 22:00 alle 5:00.
3) Censimenti delle specie di fauna selvatica. Sono consentite le attività di monitoraggio faunistico (censimenti), nelle date che saranno indicate dalla Regione, organizzate da ATC, Parchi e Riserve. La suddetta attività potrà essere svolta su tutto il territorio regionale dalle persone i cui nominativi saranno trasmessi alle forze dell’ordine dagli Enti che effettueranno i censimenti.
Tali monitoraggi dovranno avvenire in forma individuale, o al massimo in coppia sull’intero territorio regionale, con l’obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale entro le ore 24:00.
Gli spostamenti e i censimenti devono avvenire con l’adozione di tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali per la prevenzione del contagio da COVID 19.
4) Allenamento e addestramento cani. Al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell’ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, E' consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all’interno delle Aree Cinofile e nelle Zone di Addestramento Cani di cui all’art. 18 della L.R. 10/2004 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Le attività sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Abruzzo ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività ai proprietari con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Abruzzo, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
5) Vigilanza ittica e venatoria volontaria. In quanto attività di pubblico interesse la vigilanza ittica e venatoria volontaria può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province nell’ambito del territorio provinciale di propria pertinenza, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione.
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