La giunta regionale ha approvato il regolamento per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati in caccia di selezione, inserendo nel precedente regolamento anche il cinghiale, con alcune raccomandazioni recepite dall’Esecutivo ed entrate a far parte del testo finale.
"Su osservazione della competente commissione consiliare - precisa la giunta - è stata prevista la possibilità del prelievo nelle aziende faunistico ed agrituristico venatorie anche per i cacciatori che non sono in possesso dell’abilitazione per la caccia di selezione, purché accompagnati da un cacciatore che ne sia provvisto».
I cacciatori già abilitati per le specie capriolo e daino, possono acquisire l'abilitazione al cinghiale previa frequentazione di un corso integrativo. Il comma 2 del testo preadottato che prevedeva l’obbligo dell’uso delle munizioni prive di piombo è stato espunto. Si potranno utilizzare "esclusivamente armi a canna rigata nei calibri consentiti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 a caricamento singolo manuale e muniti di ottica di puntamento; per le diverse specie di ungulati sono consentiti i seguenti calibri minimi: capriolo pari o superiore a 5,56 millimetri con bossolo di lunghezza non inferiore a mm. 40; cinghiale e daino pari o superiore a 6,5 mm.; cervo 7 mm».
L’assessore Morroni, al fine di condividerne i contenuti, ha convocato un tavolo con le associazioni venatorie, del mondo agricolo e con gli Ambiti territoriali di Caccia per il prossimo 15 aprile.
Con l’attuale normativa, il prelievo venatorio del cinghiale avviene, da un punto di vista quantitativo, quasi esclusivamente mediante la caccia in braccata con la quale si garantisce una notevole pressione venatoria sulla specie, con la realizzazione di cospicui carnieri. La sua esecuzione è, però, limitata alle aree dove tecnicamente è possibile effettuarla e il periodo in cui è praticabile è concentrato nei tre mesi della stagione venatoria previsti dalla Legge 157/92. Aggiungendo la caccia di selezione, è possibile ampliare le zone e allungare il periodo in cui effettuare il prelievo della specie, aumentandone la resa.
Il nuovo regolamento, inoltre, coordinandosi con i principi generali di gestione faunistico-venatoria definiti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, definisce anche i parametri per l’individuazione dei distretti, i criteri e i contenuti dei piani di gestione, le figure coinvolte nella gestione stessa con i relativi requisiti e i titoli, le modalità per stabilire i carnieri stagionali, gli strumenti di prelievo, le procedure per la gestione dei capi abbattuti e dei capi feriti.