Con sentenza depositata il 6 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle modifiche introdotte lo scorso anno dalla Regione Liguria che consentivano l'installazione di appostamenti temporanei per la caccia in assenza di formale diniego da parte del proprietario o conduttore del fondo.
L'articolo invalidato aggiungeva nella parte finale dell'art. 29, comma 13, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), un ulteriore periodo ai sensi del quale «[i]l consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego». La disposizione si pone in contrasto con la riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto, consentendo ai cacciatori di mantenere - se il proprietario non manifesta espressamente il suo dissenso - sul fondo altrui il materiale utilizzato per la costruzione degli appostamenti temporanei, inciderebbe sulle facoltà dominicali garantite dall'art. 832 del codice civile.
Si legge nella sentenza: "Nel caso in esame, l'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, nell'aggiungere nella parte finale dell'art. 29, comma 13, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 un ulteriore periodo, introduce una presunzione di consenso del proprietario del fondo al mantenimento su di esso del materiale usato per la costruzione degli appostamenti temporanei, che eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore regionale, invadendo la competenza riservata allo Stato nella materia «ordinamento civile». La norma impugnata comprime, infatti, le facoltà assicurate dal codice civile al proprietario del terreno, presumendo il suo consenso a mantenere su di esso i materiali utilizzati per l'installazione degli appostamenti temporanei, e, inoltre, impone a questo uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile".
Illegittima anche la norma che ha stabilito che, durante il mese di gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS) l’esercizio della caccia possa svolgersi «per due giornate settimanali a scelta del cacciatore», anziché «per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana», come invece previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», e dall'art. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina lo specifico procedimento con cui le Regioni possono modificare il calendario venatorio.
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