Lo scorso 23 settembre l’Unità di Progetto Regionale ha approvato il "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2021-2022".
Grazie anche alla collaborazione dei cacciatori nell’attività di campionamento dei cinghiali abbattuti, la cosiddetta “Sorveglianza attiva”, quest’anno la zona infetta per il selvatico è stata ridimensionata con una notevole semplificazione delle procedure di campionamento sanitario e di autorizzazione alla caccia al cinghiale.
Nei territori comunali non infetti da Peste Suina Africana è prevista la proroga delle autorizzazioni rilasciate nella precedente annata (Allegato 3, pag.1) e la proroga unicamente degli Allegati 3, pag.1 (quindi solo per ciò che riguarda il sito di infossamento, il referente e il suo sostituto e non, ad esempio, i Comuni di caccia) relativi alle compagnie che nell’annata venatoria precedente cacciavano nei territori infetti e che sono diventati attualmente non più soggetti a restrizione. Nei casi in cui, invece, vi sia variazione del nominativo del cacciatore referente, modifica del sito di smaltimento dei visceri o parti dei cinghiali abbattuti, i cacciatori referenti dovranno presentare improrogabilmente entro il 10 ottobre ai Servizi di Sanità Animale competenti per territorio che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale e all’Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l’Allegato 3, pagina 1.
Nei Territori comunali infetti da Peste Suina Africana è prevista la proroga delle autorizzazioni in deroga rilasciate nell’annata precedente con possibilità di esercitare la caccia al cinghiale esclusivamente all’interno dei Comuni autorizzati nella precedente domanda di autorizzazione ed esclusivamente ricadenti all’interno della suddetta nuova Zona Infetta. E’ possibile, inoltre, richiedere l’autorizzazione alla caccia nelle aree limitrofe situate all’interno della Zona non infetta. Invece, in caso di variazione del nominativo del cacciatore referente, modifica del sito di stoccaggio delle carcasse di cinghiali abbattuti o dei Comuni di caccia, di sopraggiunti pareri sfavorevoli da parte dei Servizi veterinari e del Corpo Forestale in merito alle autorizzazioni rilasciate nell’annata precedente o nel caso di nuove istanze di autorizzazione, i cacciatori che vogliano esercitare la caccia al cinghiale devono presentare formale istanza (Allegato 2 e Allegato 3) per ottenere l’autorizzazione, improrogabilmente entro il 5 ottobre, al Servizio veterinario competente per territorio che le trasmette all'Ispettorato del Corpo forestale per il parere di competenza.
Il Coordinatore unico dei Servizi veterinari ATS nell’UdP provvederà, quindi, ad emanare, entro il 29 ottobre, un’autorizzazione unica per ogni ambito territoriale di competenza dei Servizi veterinari.
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