Fidc Lombardia, a seguito di diverse segnalazioni di contestazione da parte di agenti volontari di vigilanza del Wwf dell’uso di piombo nella fascia esterna al SIC Valpredina, ha scritto agli uffici competenti e alla Prefettura, oltre che al nucleo di vigilanza del Wwf, richiedendo di provvedere per quanto di competenza, anche richiamando gli agenti preposti alla vigilanza ad attenersi a quanto previsto a livello normativo e regolamentare: ad oggi infatti non sussiste nessun divieto in tale senso, se non con riferimento a territori qualificati come Zona Umida all’interno dei Siti di Rete Natura 2000.
È vero infatti che l’Oasi Valpredina in sede di Valutazione di Incidenza sul Calendario Venatorio ha espresso parere richiedendo che nella fascia di 1000 metri attorno al SIC dalla stessa gestito fosse vietato l’uso di munizioni contenenti piombo, ma tale richiesta non è stata accolta dalla Regione (pagg. 43 e 44 del Decreto 10435 del 29.7.2021 – Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale). Nella parte dispositiva del Decreto citato sono indicate tutte le prescrizioni ulteriori a quelle di Legge e quella pretesa dagli accertatori non c’è.
Del resto non è riportata nemmeno nel “VADEMECUM PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA NEI SITI DI RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA”, pubblicato dalla Regione dopo l’adozione del decreto di VINCA per informare i cacciatori, e nemmeno è indicato nel calendario integrativo o nel riduttivo (come era stato richiesto dall’Oasi di Valpredina).
Il divieto dell’uso di munizioni contenenti piombo secondo il Decreto Vinca (e relativo Vademecum) e delle norme sovraordinate (Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e DGR 1029 del 5 dicembre 2013, e DGR ….) riguarda esclusivamente l’esercizio della caccia “all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché ne raggio di metri 150 dalle rive più esterne”, salve previsioni specifiche previste eventualmente nei Piani Faunistico-Venatori Provinciali. Non risulta che l’appostamento fisso oggetto di controllo si trovi a meno di 150 metri da un sito classificabile come “zona umida” interno al SIC/ZSC Valpredina.
Fidc Lombardia sottolinea che qualora dovessero essere elevati nuovi verbali per il mancato rispetto dell’obbligo inesistente si procederà nelle opportune sedi nei confronti degli accertatori, onde procedere anche al ristoro dei danni per l’aggravio di procedimenti inutili. Quanto a quelli già emessi vorrete provvedere al loro annullamento e revoca “de plano”. Si chiede inoltre a all’Ecc.ma Prefettura e alla Provincia di Bergamo, per quanto di competenza, di sospendere il decreto autorizzante gli accertatori all’attività di controllo in materia venatoria.